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Verifica biennale degli ascensori: cosa prevede il D.P.R. 162/99 e cosa rischia chi non la effettua

Ogni ascensore installato in Italia — sia in ambito condominiale che industriale — è soggetto a un preciso obbligo di verifica periodica stabilito dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori". Nonostante si tratti di un adempimento noto, la sua concreta applicazione genera ancora molti dubbi tra amministratori di condominio, proprietari di immobili e datori di lavoro.

Chi è obbligato alla verifica periodica?

L'obbligo ricade sul proprietario dell'impianto — che nel caso dei condomini corrisponde generalmente all'assemblea rappresentata dall'amministratore — oppure, se l'impianto è dato in concessione, sul concessionario. In caso di inerzia del proprietario, l'obbligo di manutenzione e verifica si trasferisce all'occupante dell'immobile (art. 15, D.P.R. 162/99).

Attenzione: La responsabilità della verifica non è del manutentore, ma del proprietario dell'impianto. Il manutentore ha l'obbligo di manutenzione ordinaria, ma la committenza della verifica periodica spetta sempre al proprietario.

Con quale frequenza si effettua la verifica?

L'art. 13 del D.P.R. 162/99, modificato dal D.Lgs. 214/2010, distingue in base alla tipologia di impianto e alla sua destinazione d'uso:

Tipologia impianto Frequenza verifica
Ascensori uso privato (abitazioni, uffici, alberghi) Ogni 2 anni
Ascensori ad uso pubblico (stazioni, ospedali, scuole) Ogni anno
Ascensori in ambienti a rischio di esplosione (ATEX) Ogni 6 mesi
Verifica straordinaria (post-incidente o modifica impianto) Su richiesta / obbligo immediato

Chi può effettuare la verifica?

La verifica può essere eseguita esclusivamente da un Organismo di Ispezione accreditato o abilitato ai sensi del D.P.R. 162/99. Gli Organismi devono essere notificati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) e iscritti nell'apposito elenco.

Check Ingegneria e Servizi, in qualità di Local Point per Puglia e Basilicata di Ente Certificazioni S.p.A. — Organismo di Ispezione abilitato — è autorizzata a effettuare le verifiche periodiche e straordinarie su tutto il territorio di competenza.

Cosa viene verificato?

Durante la verifica, l'ispettore esamina:

  • Lo stato di conservazione e pulizia del locale macchine e del vano corsa
  • I dispositivi di sicurezza (paracadute, limitatore di velocità, freni di emergenza)
  • Il quadro elettrico e l'impianto di illuminazione di emergenza
  • Il funzionamento del sistema di allarme e del telefono di emergenza
  • Le porte di piano e di cabina, inclusi i dispositivi di sblocco dall'esterno
  • La targa di identificazione e il libretto dell'impianto (regolarmente aggiornato)

Cosa rischia chi non effettua la verifica?

Il mancato rispetto degli obblighi di verifica espone il proprietario a sanzioni amministrative previste dall'art. 18 del D.P.R. 162/99, con sanzioni pecuniarie che possono arrivare a € 2.582 per ogni impianto non verificato. In caso di infortunio connesso a un impianto non verificato o con verifica scaduta, si profila anche la responsabilità penale per lesioni colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo.

Consiglio pratico: Annotate sempre sul libretto dell'impianto la data dell'ultima verifica e quella della prossima scadenza. Conservate copia del verbale di ispezione per almeno 10 anni.

Come richiedere la verifica con Check Ingegneria e Servizi

Il processo è semplice: compilate il form di contatto sul nostro sito, selezionate "Ascensori" tra i servizi di interesse e descrivete brevemente la situazione. Un tecnico vi contatterà entro 24 ore lavorative per concordare il sopralluogo e fornirvi un preventivo gratuito.

Il verbale di verifica è rilasciato entro pochi giorni dall'ispezione ed ha piena validità legale ai fini degli adempimenti previsti dal D.P.R. 162/99.

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